Statuto della

"FONDAZIONE FRANCESCA, VALENTINA E LUIGI ANTONINI"

Eretta in Ente Morale con D.P.R. n° 640 del 31 agosto 1973


ARTICOLO 1°

SCOPO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale e culturale della città di Spoleto e del territorio di sua influenza, intervenendo in modo particolare per la conservazione del patrimonio artistico, per la difesa dell'ambiente, per la promozione di studi anche attraverso convegni e manifestazioni attinenti agli scopi.


ARTICOLO 2°

La sede della Fondazione è in Spoleto.


ARTICOLO 3°

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla somma di lire 6.000.000= (seimilioni), in buoni fruttiferi del tesoro, descritti nell'atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente Statuto è parte integrante, e dagli altri beni mobili ed immobili che a qualunque titolo pervenissero alla Fondazione. Il patrimonio iniziale dell'Ente e gli eventuali incrementi per lasciti o donazioni dovranno essere investiti, oltre che in titoli garantiti dallo Stato od in beni immobili, anche con altri impieghi in titoli od obbligazioni oculatamente scelti.


ARTICOLO 4°

Nell'utilizzo dei frutti e del capitale il Consiglio di Amministrazione seguirà i seguenti criteri:

Destinare le rendite del patrimonio ad opere od attività, sia proprie che di terzi, che comunque permettano alla fondazione di realizzare lo scopo che si prefigge, anche con assegnazione di premi, borse di studio, elargizioni e provvidenze da assegnare a persone, a gruppi, ad Enti pure di fatto, ritenuti meritevoli per i fini della Fondazione, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione;

possibilità di alienare in tutto od in parte il capitale oggetto della donazione e degli eventuali successivi lasciti, donazioni od offerte varie, per reimpiegarle nel modo che si ritenesse migliore, ma sempre destinando le rendite del capitale impiegato alle opere od attività di cui sopra;

annualmente un decimo delle rendite sarà accantonato ed investito a patrimonio, così come gli avanzi di amministrazione, per i quali ultimi, resta la facoltà discrezionale del Consiglio d'Amministrazione di utilizzarli invece negli anni successivi, ratealmente o no;

per la destinazione dei contributi e delle elargizioni che provenissero da privati od Enti il Consiglio d'Amministrazione si atterrà alla volontà manifestata a riguardo.


ARTICOLO 5°

Nella prima applicazione del presente Statuto la Fondazione è amministrata da un Consiglio composto di sette membri e cioè dalla persona indicata dai fondatori come Presidente e dai sei consiglieri da questo designati.

I Consiglieri rimarranno in carica a tempo indeterminato, salvo rinuncia od impedimento a continuare nell'ufficio.

I Consiglieri che rinunziassero all'incarico o che ne fossero impediti per qualsiasi motivo saranno sostituiti: i primi due, da persone designate rispettivamente dall'Accademia Spoletina e dal centro Italiano di Studi sull'Alto medioevo, per il restante numero per cooptazione entro re mesi con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri in carica e resteranno in carica a tempo indeterminato.

La sostituzione dei Consiglieri per cooptazione dovrà precedere qualsiasi deliberazione del Consiglio.

In caso di rinuncia all'incarico o cessazione per qualsiasi motivo del presidente, a cominciare dal Dr. Enrico Corsetti Antonini (tale indicato ai sensi di questo stesso comma, dal Fondatore e primo Presidente Ing. Luigi Antonini e suo figlio adottivo) egli stesso potrà indicare in forma scritta chi, tra i suoi discendenti dovrà succedergli nella carica a tempo indeterminato.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente, indicato ai sensi del precedente comma, senza che questi abbia provveduto in forma scritta ad indicare il suo successore, il nuovo Presidente sarà eletto dal Consiglio fra i suoi membri con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri; resterà in carica cinque anni e potrà essere rieletto.


ARTICOLO 6°

Il Collegio dei revisori dei Conti sarà composto di tre membri effettivi, dei quali almeno uno iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e due supplenti.

Il presidente del Collegio predetto sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione, mentre la banca popolare e la cassa di risparmio di Spoleto provvederanno a designare ciascuna rispettivamente un membro effettivo ed uno supplente.

I membri del Collegio dei revisori dei Conti rimangono in carica per tre anni e possono rieletti solo per un altro triennio.

I Revisori che rinunciassero all'incarico o che venissero a mancare per sopraggiunto impedimento nel corso del mandato loro conferito, saranno sostituiti, entro e non oltre il termine di tre mesi, e fino al rinnovo dell'intero Collegio, mediante designazione da parte degli enti che provvidero rispettivamente a nominarli.


ARTICOLO 7°

Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente mediante avviso scritto da inviarsi ai Consiglieri ed ai revisori dei Conti effettivi almeno cinque giorni prima ed indicante il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché gli argomenti da trattare.

Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta all'anno nel mese di febbraio in Sessione Ordinaria ed in sessione Straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre dei Consiglieri in carica lo richiedano.

In caso di mancanza od assenza giustificata del Presidente, potrà provvedere alla convocazione il Consigliere anziano per età.

I Revisori dei Conti o i loro supplenti possono intervenire alle riunioni.


ARTICOLO 8°

Perché le adunanze consiliari siano valide occorre che la effettiva presenza della maggioranza dei membri del Consiglio, ivi compresa la presenza del presidente o del Consigliere anziano, se a ciò delegato o legittimato a sostituirlo a norma del precedente articolo 7°.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Consigliere anziano che lo sostituisce.


ARTICOLO 9°

La rappresentanza legale della Fondazione è affidata al Presidente.

Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione anche in via straordinaria, della Fondazione e del suo patrimonio, con facoltà di delega al Presidente.

Il Presidente, o il Consigliere anziano su sua delega, cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio e predispone i bilanci, preventivo e consuntivo, per ottenerne l'approvazione. Egli trasmette entro il mese di marzo di ogni anno al competente Ministero o agli organi dello Stato che lo sostituissero, una relazione circa l'attività svolta dalla Fondazione nell'anno precedente, e copia del verbale della riunione ordinaria del Consiglio.

Una copia della relazione sarà inviata per conoscenza al Consiglio Comunale di Spoleto.


ARTICOLO 10°

I processi verbali delle adunanze, o delle deliberazioni del Consiglio debbono essere tenuti regolarmente trascritti sopra uno speciale registro ed essere firmati dal presidente o dal Consigliere anziano e dal Segretario.

Le funzioni di Segretario del Consiglio possono essere affidate a persona estranea al Consiglio.


ARTICOLO 11°

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'approvazione del Consuntivo comporta ina verifica da parte del Collegio dei revisori dei Conti.


ARTICOLO 12°

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse farsi luogo alla trasformazione della Fondazione essa dovrà essere destinata sempre a scopi attinenti alla città di Spoleto, mantenendo in perpetuo il nome di Fondazione "Francesca, Valentina e Luigi Antonini".


ARTICOLO 13°

Tutti gli incarichi previsti dal presente statuto non comportano retribuzioni di sorta.


ARTICOLO 14°

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di attuazione dello stesso.






 

Statuto

piazza della Libertà 10 - 06049 Spoleto (PG)                                                                          telefono & fax: +39 (0)743 44 960  email

Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini

Spoleto